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Comunicazione societaria sulla sostenibilità: pubblicata la direttiva “CSRD – Corporate Sustainability Reporting Directive”

Il 16 dicembre 2022 è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea la direttiva che definisce le regole di comunicazione societaria sulla sostenibilità, modificando quelle già precedentemente vigenti (1). La direttiva dovrà essere recepita dagli Stati Membri dell’UE entro 18 mesi.

La direttiva stabilisce i nuovi principi di reportistica di sostenibilità (2) ed estende l’obbligo di comunicazione ad una platea di imprese molto più ampia rispetto a quella odierna (3).

Obiettivi

Gli obiettivi per la rendicontazione di sostenibilità, stabiliti dalla direttiva, sono:

    creare una base normativa coerente e solida per la rendicontazione di sostenibilità;

    rendere il più possibile comparabili i dati ed armonizzare gli standard utilizzati per la rendicontazione attraverso uno standard omogeneo europeo (4);

    garantire affidabilità dei dati ed evitare il greenwashing (5);

    soddisfare l’aumento della domanda di informazioni sulla sostenibilità delle aziende;

    migliorare l’accesso delle imprese al capitale finanziario, identificando e gestendo rischi ed opportunità legati alle questioni di sostenibilità, garantendo modelli di business sostenibili, migliorando il dialogo, la reputazione e la comunicazione delle imprese verso gli stakeholders.

Campo e tempi di applicazione

La direttiva introduce una graduazione nell’applicazione sia ai diversi gruppi di imprese sia nella tempistica. Si applicherà:

    dal 1 gennaio 2024 alle grandi imprese di interesse pubblico con più di 500 dipendenti, oggi già soggette alla dichiarazione non finanziaria (3), per il bilancio che sarà pubblicato nel 2025;
    dal 1 gennaio 2025 (bilancio pubblicato nel 2026) alle grandi imprese con più di 250 dipendenti e che soddisfano almeno uno dei seguenti parametri:

          · totale dello stato patrimoniale: 20 000 000 EURO;

          · ricavi netti delle vendite e prestazioni: 40 000 000 EUR

    dal 1 gennaio 2026 (bilancio pubblicato nel 2027) alle PMI quotate e alle altre imprese quotate. Sono escluse le microimprese quotate.

Le imprese non europee dovranno presentare una relazione sulla sostenibilità se realizzano ricavi netti delle vendite e prestazioni superiori a € 150 milioni e se hanno un’impresa “figlia” o una succursale nell’Unione Europea (a partire dal 2028).

Contenuti della comunicazione

Le informazioni da rendicontare dovranno essere raccolte nel rispetto del principio della “doppia rilevanza” (6) e consistono nella descrizione di:

      modello di business e strategia, resilienza di detti modelli ai rischi, opportunità connesse alle questioni di sostenibilità;

      piani per garantire che il modello e la strategia siano compatibili con la transizione green (limitazione del riscaldamento globale a 1,5°C) (7), nonché modalità con cui tengono conto degli interessi degli stakeholders;

      obiettivi di sostenibilità fissati e progressi compiuti (8);

      ruolo del board e del management rispetto ai fattori di sostenibilità; processi di due diligence implementati relativi a tali fattori (9);

      effetti negativi correlati alla catena del valore dell’impresa e azioni assunte per prevenire, mitigare o rimediare a tali impatti avversi (10)

      metodologie utilizzate per ricavare le informazioni riportate (11).

Collocazione della comunicazione

Tutte le informazioni dovranno essere pubblicate come parte delle relazioni sulla gestione in una sezione dedicata e chiaramente identificabile; viene quindi eliminata la possibilità di una relazione separata. La divulgazione dovrà avvenire in formato digitale.

Certificazione dei dati

Le imprese dovranno sottoporre i dati ad un revisore legare o a una società di revisione secondo criteri che saranno definiti dalla Commissione UE.

NOTE

    1) Direttiva (UE) 2022/2464 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 14 dicembre 2022 che modifica il regolamento (UE) n. 537/2014, la direttiva 2004/109/CE, la direttiva 2006/43/CE e la direttiva 2013/34/UE per quanto riguarda la rendicontazione societaria di sostenibilità, pubblicata su GUCE n. L322/15 del 16 dicembre 2022

    2) La reportistica di sostenibilità è un’assunzione di responsabilità dell’impresa nella misurazione delle proprie performance secondo standard definiti e la loro comunicazione agli stakeholders.

    3) Attualmente le imprese obbligate alla “Dichiarazione non finanziaria – DNF” sono definite dal d.lgs. n. 254/2016 di recepimento della direttiva (UE) 2013/34 come modificata dalla direttiva (UE) 2014/95. E sono:

      Enti di interesse pubblico;

      Enti a capo di grandi gruppi (ad esempio banche, assicurazioni);

      Società quotate e non quotate che hanno 500 o più dipendenti e che soddisfano almeno uno dei seguenti parametri:

          · totale dello stato patrimoniale: 20 000 000 EURO;

          · ricavi netti delle vendite e prestazioni: 40 000 000 EUR

    4) al fine di armonizzare gli standard di rendicontazione la direttiva prevede l’adozione di Standard Europei obbligatori per la rendicontazione della sostenibilità detti “ESRS” (European sustainabillity reporting standards) che il gruppo consultivo europeo in materia di rendicontazione EFRAG sta redigendo e che saranno adottati dalla Commissione UE entro giugno 2023, con successive pubblicazioni di ulteriori standard specifici per i settori e per le PMI. Co-partner nella definizione degli standard ESRS è il GRI – “Global Reporting Initiative”. Il GRI è lo standard oggi maggiormente utilizzato dalle aziende obbligate alla dichiarazione non finanziaria secondo il d.lgs. 254/2016.

    5) Per greenwashing si intende una comunicazione di sostenibilità non supportata da dati concreti che intende distogliere il destinatario dagli impatti negativi dell’azienda o del prodotto.

    6) La Direttiva chiarisce il concetto di “doppia rilevanza” (“double materiality”), richiedendo alle imprese di considerare sia l’impatto delle proprie attività su persone e ambiente, sia il modo in cui le tematiche della sostenibilità incidono sull’impresa (impatto dell’impresa verso l’esterno e sull’impresa dall’esterno).

    7) Riguardo ai piani di transizione, è previsto l’obbligo di riferire sulle azioni di attuazione e i relativi piani finanziari e di investimento in linea con l’obiettivo di neutralità climatica al 2050, nonché, se del caso, l’esposizione dell’impresa ad attività connesse al carbone, petrolio e gas.

    8) Riguardo agli obiettivi: devono essere limitati nel tempo e includere, se del caso, obiettivi assoluti di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra almeno per il 2030 e il 2050, nonché esplicitare se gli obiettivi ambientali sono basati su prove scientifiche.

    9) Per quanto riguarda la due diligence, si dovranno segnalare i principali impatti negativi, effettivi o potenziali, che l’impresa è tenuta ad identificare nel processo di due diligence.

    10) Con riferimento alla catena del valore (imprese della filiera), per 3 anni, nel caso non siano disponibili tutte le informazioni necessarie relative alla catena del valore, l’impresa dovrebbe spiegare

      gli sforzi compiuti;

      i motivi della difficoltà ad ottenere informazioni,

      i piani per ottenere le informazioni dalle imprese incluse nella catena.

    11) Con riferimento alla metodologia, è introdotto il principio secondo cui il management aziendale informa i rappresentanti dei lavoratori e discute con questi ultimi i dati sulla sostenibilità da comunicare.


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