30 09/21

Certificazioni verdi Covid-19 obbligatorie in tutti i luoghi di lavoro pubblici e privati dal 15 ottobre 2021

Il decreto legge n. 127, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 21 settembre 2021, stabilisce, dal 15 ottobre 2021, l’obbligo di possesso ed esibizione della certificazione verde COVID 19 per chiunque svolga attività lavorativa sia nell’ambito di una pubblica amministrazione che nel settore privato. L’obbligo non riguarda i soggetti esenti dalla campagna vaccinale. L’esenzione dovrà essere documentata con un’idonea certificazione medica che sarà rilasciata secondo i criteri che saranno definiti da un’apposita circolare del Ministero della Salute.

Obblighi dei lavoratori

Dal 15 ottobre e fino al 31 dicembre 2021, i lavoratori dovranno 1) essere in possesso della certificazione verde Covid 19 valida. Qualora non avessero tale certificazione, devono comunicarlo al momento dell’accesso al luogo di lavoro. Tale accesso sarà interdetto finché il lavoratore non sarà in grado di esibire la certificazione in corso di validità. Qualora il lavoratore acceda ai luoghi di lavoro senza aver comunicato il mancato possesso del “green pass”, è punibile con la sanzione amministrativa da € 600 a € 1500 ed inoltre possono applicarsi le conseguenze disciplinari previste dagli ordinamenti di settore;
2) esibire la certificazione verde Covid 19 su richiesta del datore di lavoro o di un suo incaricato al momento dell’accesso ai luoghi di lavoro o in altro momento di permanenza in azienda.

Obblighi per i datori di lavoro delle imprese

I datori di lavoro delle imprese dovranno:1) definire entro il 15 ottobre 2021 le modalità operative con cui intendono organizzare le verifiche di possesso della certificazione verde Covid 19 per tutti i soggetti che accedono ai luoghi di lavoro a qualsiasi titolo (lavoratori, consulenti, imprese appaltatrici, formatori, fornitori, ecc); le verifiche potranno essere effettuate anche a campione, e, se possibile, al momento dell’accesso in azienda;
2) individuare e nominare con atto scritto i soggetti incaricati delle verifiche (in allegato è presente una bozza di nomina da adattare secondo le necessità aziendali) e fornire loro lo strumento informatico con la app “Verifica C19” da utilizzare per tale attività e le istruzioni sulle modalità con cui effettuare le verifiche comprendendo– la possibilità di richiedere l’esibizione del documento di identità;
– il divieto di raccolta dei dati in qualunque forma.La mancata adozione delle misure organizzative per l’esecuzione delle verifiche e la mancata attuazione del controllo da parte dell’azienda sono puniti con sanzione amministrativa da € 400 a € 1.000 e può essere disposta dall’ente di controllo la sanziona accessoria di chiusura dell’attività da 5 a 30 giorni.

Conseguenze per il lavoratore privo di certificazione verde Covid-19

Il lavoratore che non possiede la certificazione verde Covid -9 e che per tal motivo non può accedere al luogo di lavoro è considerato assente ingiustificato fino alla presentazione di una certificazione valida, con sospensione della retribuzione e di ogni altro emolumento, fatto salvo il diritto alla conservazione del posto di lavoro.

Per un approfondimento sulle modalità operative di gestione del “green pass”, Confindustria Venezia ha organizzato il seminario che si è svolto il 30 settembre scorso. La registrazione dell’intero evento è disponibile sul nostro canale YouTube.


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